Quali sono le caratteristiche dei conti correnti

Si chiama contratto di conto corrente C/C un contratto “tipico” che è previsto all’articolo 1823 dal Codice Civile italiano.
“Il conto corrente bancario è un prodotto destinato alla gestione della liquidità del cliente. Consente di effettuare operazioni di varia natura con maggiore comodità e sicurezza, usufruendo dei servizi offerti dalla banca” ad esempio ottenere finanziamenti e affidamenti vari.
(definizione Banca d’Italia)

Cos’è il conto corrente
Il conto corrente (C/C) è utilizzato sia da soggetti privati che dalle aziende. I privati lo usano principalmente per l’accredito dello stipendio, il pagamento delle utenze e come forma di risparmio. L’utilizzazione delle aziende serve a gestire i movimenti di incassi e pagamenti nazionali ed internazionali.

Il C/C fa parte dei cosiddetti contratti “tipici”; infatti nel codice civile (articolo 1823) si regolamenta il conto corrente, con una distinzione fra conto corrente semplice e conto corrente di corrispondenza.

Il conto corrente viene identificato dalle coordinate bancarie BBAN (codice alfanumerico, di 23 cifre per l’Italia), cifre composte dal codice CIN, dal codice ABI della banca dove è domiciliato il C/C, il CAB dell’agenzia o filiale e il numero di C/C. Nelle operazioni internazionali si richiede invece il codice IBAN (codice alfanumerico, di 27 caratteri per l’Italia) comprendente il codice ISO 3166-1 dello Stato, il codice identificativo bancario e il codice BBAN.
Il titolare di un conto corrente semplice preleva la somma solo alla scadenza della stessa, invece il correntista del conto corrente di corrispondenza può utilizzare “ a vista” le somme in esso depositate. Se la banca ha un rapporto fiduciario con il cliente che ha fornito garanzie economiche, può essere concesso il fido bancario, che dà la possibilità di avere scoperti in linea capitale, sempre restando nei limiti prestabiliti.

Il conto corrente permette alla banca di concedere al cliente diversi servizi come:
carnet di assegni, utilizzati come strumenti di pagamento come da “convenzione di assegno”
RID: domiciliazione delle utenze
Il servizio bancomat, anche su circuiti internazionali Visa o MasterCard, PagoBancomat su POS, pagamento FastPay su caselli autostradali
Tutela del risparmio
Il C/C è una forma di risparmio tutelata dall’intervento statale. Il risparmio in tutte le sue forme è tutelato dalla Costituzione italiana che prevede che la Repubblica lo tuteli. A giustificazione di questi interventi vanno considerati i costi sociali in termini di disordine pubblico, povertà e disoccupazione che potrebbero portare ad una corsa agli sportelli, o ancora peggio all’interruzione del credito sia alle imprese che ai cittadini.
Fondamentalmente, ogni istituto è responsabile dei crediti vantati da terzi nei suoi confronti. Se in difficoltà, le banche centrali possono imporre, ad altre banche, fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale sociale: una “cordata di salvataggio” degli istituti in difficoltà. La Banca Centrale ha la responsabilità di tutte le attività e passività degli istituti di credito che operano, o che hanno operato e terminato ogni attività, sul territorio nazionale. Inoltre lo Stato si fa garante con il suo patrimonio dell’esposizione del sistema bancario verso terzi.

In Italia
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutela i C/C per importo fino a 100.000,00 euro. A differenza degli altri Paesi Europei, dal fondo non vengono fatti accantonamenti al termine di ogni anno solare e non sono richieste riserve monetarie. I fondi di garanzia vengono alimentati dagli Stati membri dell’Unione Europea e dalle banche che in questi hanno sede legale, limitatamente all’esposizione delle filiali sul territorio nazionale. Solamente a queste può imposta l’adesione al fondo: infatti, lo Stato non ha alcuna giurisdizione sulle filiali estere di banche aventi sede legale al suo interno, e nemmeno sulle sedi nazionali di banche di diritto estero. Perciò, i fondi di garanzia coprono i depositi dei cittadini di uno Stato membro, presso filiali nazionali di banche aventi sede legale nello Stato.
L’Italia, ad esempio, garantisce i depositi di cittadini italiani presso filiali di banche che hanno sede legale in Italia, e che si trovano nel nostro territorio. I conti correnti degli italiani o di cittadini stranieri presso filiali estere di nostre banche non sono invece garantiti, né lo sono i conti correnti di cittadini italiani presso filiali, presenti nel nostro territorio, di banche di diritto estero. Gli Stati membri, in deroga a tale principio, al presentarsi di un’emergenza, hanno la facoltà di intervenire con apposita legge a garanzia dei depositi di tutti i cittadini, anche di quelli con depositi nelle filiali sul territorio nazionale di banche straniere, anche se queste non sono obbligate ad alimentare i fondi di garanzia.
Si tratta spesso solamente di un anticipo, salvo buon fine, del credito da recuperare dal Paese nel quale la banca ha sede legale. Ad esempio, per la crisi islandese del 2008, il Regno Unito ha ripagato le somme che cittadini inglesi avevano depositato presso le filiali di banche islandesi, chiedendo poi all’Islanda la restituzione del dovuto.

Anomalie contabili più riscontrate nel conto corrente bancario
Le Banche commettono, contravvenendo a specifiche leggi statali in materia finanziaria:
ANATOCISMO – applicazione di interessi su interessi – configurato come ILLECITO CIVILE
USURA – superamento del tasso soglia previsto dalla Legge 108/96 – ILLECITO PENALE

AFFIDAMENTI: i finanziamenti operativi più diffusi
Si definiscono finanziamenti operativi quelli che vengono utilizzati dalle società nella gestione della liquidità quotidiana legata al processo commerciale di acquisto e vendita o al processo industriale di acquisto-trasformazione-vendita.
I finanziamenti operativi sono basati sulla erogazione a vario titolo di somme di denaro a favore del cliente, nel limite di un valore massimo e spesso di un periodo di tempo. Per la durata di questo periodo, la banca per l’utilizzazione della somma richiede un interesse e a volte delle spese fisse.
Queste operazioni vengono gestite dalla maggior parte delle Banche utilizzando il medesimo conto corrente, accreditandovi gli anticipi e addebitando spese, interessi e insoluti.

STRUMENTI UTILIZZATI PER GLI AFFIDAMENTI?

Fido di cassa: La banca concede al cliente di poter usufruire di fondi bancari fino ad un limite prefissato. In pratica il cliente avrà un conto corrente a debito, C/C “in rosso” per un valore massimo che è stato concordato. L’affidamento può essere a scadenza o a revoca (la revoca della banca può essere a tempo indeterminato e quindi anche immediata).

Anticipo Ricevute Bancarie salvo buon fine: le banche concedono nel limite di un valore (detto castelletto) di usufruire in anticipo dei crediti della società verso i suoi clienti. Il cliente, a fronte di una fattura, emette una ricevuta bancaria a scadenza posticipata e la porta in banca per l’anticipo, cioè l’accredito sul conto. Al momento del pagamento la banca si trattiene l’incasso che ha già anticipato, liberando così il castelletto. In caso di mancato pagamento, il relativo importo sarà addebitato conto, aggiungendo spese di insoluto.

Anticipo fatture: il funzionamento è lo stesso dell’anticipo delle ricevute bancarie (c.d. ri.ba.), la differenza è che spesso l’anticipo è solo dell’80% del valore della fattura.

Castelletto: un tipo di finanziamento a breve termine che una banca eroga ad un soggetto che possieda determinati requisiti morali, economici e strutturali.

Import/Export: nelle transazioni che avvengono con l’estero la banca anticipa i crediti Export) o fornisce lettere di garanzia alla banca del fornitore (Import) nella quale si impegna ad onorare le fatture ricevute dal cliente italiano. In queste forme di finanziamento la banca fissa un tetto massimo detto sempre castelletto.

Spese e commissioni: Ai finanziamenti le banche applicano anche delle spese e commissioni. Ecco le principali:
Commissioni massimo scoperto CMS: si tratta di una percentuale, che viene calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione (saldo negativo) presente sul conto corrente durante il trimestre di riferimento e questa si aggiunge agli interessi convenzionali. Questa definizione è superata, oggi c’è una commissione da calcolare sul valore degli affidamenti accordati anche se non vengono utilizzati. La nuova commissione a differenza di prima ha nomi diversi da banca a banca, ma possiamo chiamarla COMMISSIONE MESSA A DISPOSIZIONE FONDI (CMDF)
E’ calcolata dalla banca in quanto l’istituto deve prevedere un accantonamento rischi che diventa un costo per la banca, viene applicata solo sugli affidamenti operativi. Quindi fidi di cassa, SBF. Non è applicata su mutui e prestiti.
Spese tenuta conto: sono oneri che la banca pretende per il servizio di conto corrente e sono calcolati in modo differente a seconda delle condizioni di conto. Possiamo avere oneri ad operazione, a forfait, o tramite metodi misti.
Troviamo poi altre spese che vengono addebitate nell’estratto conto durante il rapporto con la banca, quali spese di insoluto, rimborsi spese di spedizione, ecc.
I vari tipi di affidamento generano dei conti specifici:
ORDINARI o DI CORRISPONDENZA
SBF (SALVO BUON FINE)
AF (ANTICIPO FATTURE)

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